REPUBBLICA ITALIANA    N. 279/05  REG.DEC.

         IN NOME DEL POPOLO ITALIANO    N. 9773  REG.RIC.

Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale,   Quinta  Sezione           ANNO 2004

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso in appello n. 9773/2004, proposto dal Comune di Castelletto d’Orba, in persona del Sindaco pro tempore e dai sigg.ri Fornaro Federico, Musso Valter, Gandino Guido, Montobbio Armando, Tacchino Anna, Giraudi Pier Gianni, Azzi Mauro, Cappellini Fioretta Grazia, Ghiglione Danilo rappresentati e difesi dagli avv.ti  prof. Lorenzo Acquarone, Marco Balossino, Marco Casavecchia e Giovan Candido Di Gioia ed elettivamente domiciliati presso quest’ultimo in  Roma, piazza Mazzini 27;

CONTRO

i sigg.ri Massone Adele, Repetto Lorenzo, Grosso Alessandro, Bertania Monica, consiglieri comunali, e Bianchi Giuseppe, Cazzulo Paolo, Gamondo Andrea, Massone Giovanni, Oreda Claudio, cittadini elettori, rappresentati e difesi dall’avv. prof. Claudio Rossano, dagli avv.ti Riccardo Barberis e Alessandra Carozzo ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo, in Roma, via Veneto 108;

PER L'ANNULLAMENTO

della sentenza 24 giugno 2004, n. 2740 del Tar del Piemonte  Sez. II che ha respinto il ricorso avverso i seguenti provvedimenti: -delibera consiliare n. 8 del 29.6.2004, nella parte in cui si è proceduto alla surroga di quattro Consiglieri comunali dimissionari con quattro candidati che seguono nella lista maggioritaria e alla convalida dei consiglieri eletti per la lista di maggioranza nella consultazione elettorale del 12 e 13 giugno 2004; nonché: -delibere consiliari 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del 29.6.2004; -ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale, tra cui la integrazione del 28.6.2004 all’o.d.g. della seduta del 29.6.2004.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio degli intimati;

Viste le memorie difensive;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla Camera di consiglio del 16 novembre 2004, relatore il Consigliere Cesare Lamberti e uditi, altresì, gli avvocati  Acquarone, Rossano, Barberis, Carozzo.

FATTO

Nelle elezioni alla carica di Sindaco e di consigliere comunale del Comune di Castelletto d'Orba, tenutesi il 12 e 13 giugno 2004, sono risultati eletti, come Sindaco Federico Fornaio, per la lista n. 1 Salvatore Magrì, Pesce Mario, Valter Musso, Amelia Maranzana, Guido Gandino, Armando Montobbio, Rossana Zenner e Anna Tacchino, e per la lista n. 2 Adele Massone, Lorenzo Repetto, Alessandro Grosso e Monica Bertania. In data 22.6.2004, il Sindaco ha provveduto a convocare gli eletti per la prima riunione del Consiglio comunale, per il successivo 29 giugno in prima convocazione, e per il giorno successivo 30 giugno in seconda convocazione, con il seguente ordine del giorno: 1) Convalida eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale e delle condizioni di eleggibilità e di incompatibilità di ciascuno di essi. Giuramento del Sindaco. 2) Comunicazione al Consiglio da parte del Sindaco della  composizione della Giunta. 3) Discussione ed approvazione della proposta di indirizzi generali di governo. 4) Indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni. 5) L.R. 02/05/1980 n. 33 – Art. 1 par. 7 lettera d) – Commissione consultiva Comunale per l'Agricoltura e le Foreste. Designazione n. 2 Consiglieri Comunali. 6) Commissione Comunale per la formazione degli elenchi dei Giudici Popolari: designazione di n. 2 membri in rappresentanza del Consiglio comunale. 7) Grandinata del 20.06.2004 – Ordine del giorno. Con quattro atti, datati 22 giugno 2004, hanno rinunciato alla carica di consigliere comunale, rispettivamente, Amelia Maranzana, Salvatore Magrì, Rosanna Zenner e Mario Pesce. Il Sindaco, in data 28 giugno 2004, ha inviato ai consiglieri di minoranza Adele Massone, Lorenzo Repetto, Alessandro Grosso e Monica Bertania l’avviso: “ il punto 1 -uno- all’ordine del giorno all’avviso di convocazione del consiglio comunale prot. 3529 del 22/6/2004 è integrato come segue –surroga dei consiglieri dimissionari. L’avviso è pervenuto il giorno successivo. Alla seduta del 29 giugno 2004 erano presenti quattro Consiglieri in carica, oltre il Sindaco, nonché i sigg.ri Pier Gianni Giraudi, Mauro Azzi, Fioretta Grazia Cappellini, candidati non risultati eletti nella lista di maggioranza. Questi ultimi, giusta la deliberazione del C.C. di Castelletto d’Orba n. 8 in data 29 giugno 2004, hanno votato sia per la convalida del Sindaco, sia per quella dei consiglieri eletti e poi per la loro successiva surroga, oltre a quella di Danilo Ghiglione, al posto dei quattro consiglieri dimissionari.

Nella parte in cui si è proceduto alla surroga dei quattro Consiglieri comunali dimissionari con quattro candidati che seguono nella lista maggioritaria, nonché alla convalida dei consiglieri eletti per la lista di maggioranza nella consultazione elettorale del 12 e 13 giugno 2004, la delibera consiliare n. 8 del 29.6.2004 è stata impugnata al Tar del Piemonte, in uno alla integrazione del 28.6.2004 all’o.d.g. della seduta del 29.6.2004 ed alle successive delibere consiliari 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del 29.6.2004, nonché ad ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale. Il ricorso si basava su tre motivi, precisamente: 1) violazione e falsa applicazione dell’art. 21 comma 5 del regolamento comunale in relazione all’art. 38, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000 per illegittimità dell’integrazione dell’ordine del giorno; 2) violazione e falsa applicazione dell’art. 38, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000 dell’art. 21 comma 2 dello statuto del comune e dell’art. 22 del regolamento comunale nonché violazione di principi generali in tema di validità delle sedute dei collegi in relazione alla mancanza del numero legale dei componenti il consiglio comunale nella seduta del 29 giugno 2004; 3) violazione e falsa applicazione dell’art. 38, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000 dell’art. 21 comma 2 dello statuto del comune e dell’art. 22 del regolamento comunale in relazione alle successive attività del consiglio comunale. Nel giudizio si costituiva il Comune, chiedendo il rigetto del ricorso, che veniva accolto dal Tar del Piemonte con la decisione in epigrafe. Il giorno 22 ottobre 2004 si sono dimessi i consiglieri Massone Adele, Grosso Alessandro e Bertania Monica. Avverso la sentenza è stato proposto appello dal comune e dai consiglieri di maggioranza sulla scorta di tre distinti motivi. Gli intimati si sono costituiti in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

All’odierna camera di consiglio l’appello è stato definito con sentenza in forma semplificata previo avviso ai difensori presenti dell’esercizio della relativa facoltà del Collegio.

DIRITTO

I. In accoglimento del ricorso proposto dagli odierni intimati, consiglieri di minoranza e cittadini del comune di Castelletto D’Orba, la decisione in epigrafe ha annullato i seguenti atti e provvedimenti consiliari: l’integrazione dell’ordine del giorno del 28 giugno 2004, la deliberazione del C.C. di Castelletto d’Orba n. 8 in data 29 giugno 2004, nella parte in cui si è proceduto alla surroga dei quattro Consiglieri comunali dimissionari con i quattro candidati che seguono nella lista maggioritaria e le altre deliberazioni dello stesso Consiglio comunale, pure in epigrafe indicate. Il Tar ha ritenuto illegittima la riunione del consiglio comunale del 29 giugno 2004, nella quale è stata adottata la deliberazione n. 8, per illegittimità dell’ordine del giorno del 28 giugno 2004, nella parte in cui i telegrammi d’integrazione dell’ordine del giorno stesso, sono pervenuti ai destinatari il 29 giugno 2004, lo stesso giorno, cioè, in cui si è svolta la seduta consiliare, in violazione della deliberazione del C.C. n. 42 in data 27.11.1992 (regolamento del Consiglio comunale) il cui art. 21, 5° comma, prima parte dispone che “nei casi d’urgenza, l’avviso, unitamente all’elenco degli argomenti, va consegnato almeno 24 ore prima”. Le deliberazioni successive sono state riconosciute viziate dalla mancanza del numero legale dei consiglieri componenti l’organo collegiale per violazione dell’art. 38, 2° comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali e dell’art. 22, 1° comma, del regolamento del Consiglio comunale: ad avviso del primo giudice, erano legittimamente presenti, nella seduta del 29 giugno 2004, di prima convocazione del consiglio, soltanto quattro dei consiglieri eletti nella lista di maggioranza, non partecipando alla seduta i quattro consiglieri dimessisi il 22 giugno 2004, e non essendo presenti i quattro consiglieri della minoranza, secondo quanto risulta dalla deliberazione n. 8. Non aveva alcun rilevo la partecipazione all’adunanza anche dei tre candidati della lista di maggioranza che non erano risultati eletti per invalidità della surrogazione dei dimissionari: occorreva infatti disporre prima la surroga dei consiglieri dimissionari in una seduta di consiglio validamente costituito, per consentire, quindi, la partecipazione dei nuovi consiglieri ai lavori del consiglio stesso. I "surrogandi" avrebbero pertanto partecipato sine titulo ad un consiglio comunale non validamente costituito, votando prima per la convalida degli eletti e poi per la surroga dei consiglieri dimissionari. Conseguiva l’illegittimità anche delle successive attività del Consiglio comunale per l'illegittimità derivata dalle illegittime due determinazioni, contenute nella citata deliberazione del C.C. n. 8 in data 29 giugno 2004, in precedenza indicate.

II. Nella prima censura di erroneità della decisione per violazione degli artt. 38, 40 e 45 del D.Lgs. n. 267/2000 e dei principi di ragionevolezza, gli appellanti sostengono che erroneamente il primo giudice avrebbe ritenuto applicabile alla fattispecie il regolamento del Consiglio comunale di cui alla deliberazione consiliare n. 42 in data 27.11.1992 le cui disposizioni opererebbero solo dopo la convalida degli eletti. Per la prima convocazione del Consiglio comunale occorrerebbe fare riferimento agli artt. 40 e 41 del D.Lgs. n. 267/2000 che definisce gli adempimenti della prima seduta del Consiglio comunale. L’art. 21 del regolamento del Consiglio comunale di Castelletto D’Orba non poteva pertanto operare come invece, erroneamente, ha ritenuto la prima decisione: non era per conseguenza necessaria alcuna integrazione all’ordine del giorno della seduta, sia perché la sostituzione dei consiglieri di maggioranza è avvenuta causa le dimissioni di alcuni dei consiglieri eletti e prima della convalida e pertanto automaticamente, sia perché la surrogazione dei consiglieri dimissionari costituisce atto dovuto di valenza dichiarativa e non costitutiva. Nel che l’ulteriore ragione di erroneità della sentenza di primo grado (oggetto della seconda censura d’appello) sia perché alla prima seduta consiliare dovevano partecipare direttamente i  soggetti chiamati a surrogare i dimissionari ex lege, senza procedere preventivamente alla surroga, sia perché all’esito delle dimissioni presentate il 22 giugno 2004 si è verificato automaticamente il trasferimento dell’ufficio in capo ai consiglieri che seguivano i dimissionari nella stessa lista ai sensi dell’art. 45, D.Lgs. n. 267/2000, come sostenuto anche dalla Direzione generale dell’Amministrazione civile del Ministero dell’interno. Non sarebbero per conseguenza viziate nè le successive attività del consiglio comunale nella seduta del 29 giugno 2004, né l’integrazione all’ordine del giorno in data del 28.6.2004.

III. Il Collegio ritiene che l’appello sia infondato e che la sentenza impugnata debba essere confermata.

III.1. Dei motivi di appello, precede in ordine logico la trattazione del secondo, il particolare sotto il profilo della violazione degli artt. 38, 40 e 45 D.Lgs. n. 267/2000. Ad avviso degli appellanti infatti, la surroga automatica dei consiglieri eletti dimissionari con i primi quattro risultati non eletti nella lista di maggioranza intervenuta anteriormente alla prima seduta del consiglio comunale dopo le elezioni, comportava che i surrogandi dovessero essere chiamati a partecipare direttamente alla seduta, come è effettivamente avvenuto con la loro presenza, che ha concorso a costituire validamente il quorum strutturale e funzionale. Erroneamente la prima decisione avrebbe perciò ritenuto che occorreva disporre prima la surroga dei dimissionari in un consiglio validamente costituito (con la presenza di tutti i consiglieri eletti nelle liste di maggioranza) e poi procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari. Il Collegio non ritiene di allinearsi agli argomenti sueposti. L’obbligo imposto in sede di prima convocazione del consiglio comunale (e provinciale) dall’art. 41 D.Lgs. n. 267/2000 di “esaminare la condizione degli eletti a norma del capo II Titolo III” vale a dirimere ogni incertezza sulla circostanza che alla prima seduta possano validamente partecipare solo coloro che sono risultati validamente eletti all’esito dello scrutinio e non già - seppure in via di surroga - coloro che non abbiano conseguito le preferenze richieste per entrare a comporre l’organo consiliare. Ne sono prova il riferimento alla condizione di “candidato eletto” per quanto attiene all’opzione prevista dall’art. 57, D.Lgs. n. 267/2000 nel caso di contemporanea elezione della medesima persona in due province, comuni o circoscrizioni e la disciplina della incompatibilità fra consigliere ed assessore contenuta nell’art. 64 D.Lgs. n. 267/2000, che prevede la cessazione dalla carica di “consigliere” all’atto dell’accettazione della nomina, con ciò presupponendo che il candidato che assume la carica di assessore nella rispettiva giunta sia stato già validamente eletto con le maggioranze prescritte dagli artt. 71 e segg. del decreto legislativo in esame. D’altra parte, la stessa convalida, cui a norma dell’art. 41 D.Lgs. n. 267/2000 è necessario procedere prima di ogni altro adempimento nella seduta del consiglio immediatamente dopo le elezioni, si svolge nei soli confronti dei candidati proclamati eletti: quelli cioè che abbiano ottenuto le maggioranze prescritte dagli artt. 71 e 72 D.Lgs. n. 267/2000 per acquisire il diritto al seggio da assegnare alla rispettiva lista di appartenenza. In assenza della proclamazione “di candidato eletto” all’esito delle scrutinio, analogo diritto non è attribuibile ai candidati non eletti, che sono, pertanto ammessi a surrogare o sostituire quelli eletti solo in presenza delle condizioni previste dall’art. 45 D.Lgs. n. 267/2000 e previo provvedimento consiliare. Specifico in tal senso è il quarto comma dell’art. 38 D.Lgs. n. 267/2000 che condiziona l’entrata in carica dei consiglieri alla proclamazione o alla delibera dell’organo consiliare in caso di surrogazione.

III.2 L’assunto degli appellanti comporta quindi che i  candidati non eletti entrerebbero a comporre il consiglio comunale nella prima seduta ex art. 41 D.Lgs. n. 267/2000, in assenza di proclamazione e di delibera del consiglio comunale, delle condizioni cioè previste dagli artt. 38, comma quarto e 71 e 72 D.Lgs. n. 267/2000 per assumere la carica di consigliere. Lo stesso procedimento di convalida previsto art. 41 è, del resto, manifestazione del diritto - dovere di qualsiasi organo rappresentativo di giudicare da sé le proprie condizioni di validità sotto l’aspetto dello jus in officio dei rispettivi componenti: per questo la disposizione, ripetendo oramai una formula tralatizia in materia, prescrive che la “condizione degli eletti” va esaminata nella prima seduta del consiglio comunale (o provinciale) prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto.

III.2 Non appare poi sostenibile, sia pur nella particolarità della fattispecie, che le dimissioni dei quattro consiglieri comunali proclamati eletti intervenute il 22 giugno 2004, prima cioè dell’insediamento del consiglio comunale fissata per il giorno 29 giugno 2004 abbiano di per sé comportato la surroga con i candidati non eletti per il verificarsi automatico ed istantaneo del trasferimento dell’ufficio in capo ai candidati dimissionari che seguivano nella stessa lista. A parte la contrarietà dell’assunto al citato art. 38 comma quarto D.Lgs. n. 267/2000 -che richiede per i candidati non eletti l’adozione dell’apposita delibera di surroga- la tesi non appare sorretta dal tenore letterale e sistematico della surrogazione, come disciplinata dall’art. 45, D.Lgs. n. 267/2000 (richiamato dagli appellanti): la norma prevede -come è noto- l’attribuzione al candidato che nella lista segue immediatamente l’ultimo eletto, del seggio che per qualsiasi causa rimanga vacante durante il quinquennio. La disposizione rinvia palesemente, sotto l’aspetto temporale, all’art. 51 D.Lgs. n. 267/2000, che prevede in cinque anni la durata in carica del sindaco e dei consiglieri comunali (e dei corrispondenti organi provinciali) e sotto l’aspetto sistematico ai commi 4 e 5 dell’art. 38, D.Lgs. n. 267/2000, che fissa nell’atto della proclamazione il dies a quo e nell’elezione dei nuovi consiglieri il dies ad quem di durata in carica dei consigli comunali. Il decorso del quinquennio è dunque collegato sempre alla proclamazione, che non si verifica nei confronti degli scrutinati non eletti, i quali sia prima che dopo l’insediamento rimangono estranei al consiglio comunale salvo il verificarsi dei presupposti per la surroga (o per la sostituzione) da adottare con espressa delibera secondo prescrive il quarto comma dell’art. 38 D.Lgs. n. 267/2000. Dal coacervo dei suddetti argomenti risulta il pieno fondamento della decisione impugnata laddove ha ritenuto la partecipazione dei surrogandi inidonea ad integrare il quorum della seduta consiliare del 29 giugno 2004.

III.3. E’ consequenzialmente da respingere anche l’altro profilo della seconda censura in esame laddove ritiene che erroneamente il Tar avrebbe affermato che la predetta seduta sia stata tenuta in mancanza di numero legale, previsto dall’art. 21 dello statuto del comune (che subordina la validità delle delibera consiliari all’intervento di almeno un terzo dei consiglieri assegnati) e dall’art. 22 del regolamento comunale (ove prescrive che il consiglio non possa deliberare in prima seduta se non intervengono almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune) Ai sensi dell’art. 37 comma 1, lett. h) D.Lgs. n. 267/2000, il quorum strutturale del comune di Castelletto D’orba consta di dodici consiglieri, dei quali presenti alla seduta del 29 giugno solo quattro, non essendo presenti i quattro consiglieri della minoranza e quelli dimessisi della maggioranza, non potendo costoro essere integrati ai fini del quorum funzionale dai surrogandi primi tre non eletti.

IV. All’infondatezza della censura in esame, segue quella del terza, dedotta avverso la sentenza nella parte in cui ha ritenuto illegittime tutte le attività consiliari successive alla seduta del 29 giugno 2004, non essendo stati validamente espletati gli adempimenti previsti dall’art. 41 D.Lgs. n. 267/2000 per il prosieguo dell’attività consiliare.

V. E’ infine infondato il primo motivo d’appello ove si afferma l’inapplicabilità, nella fase antecedente alla convalida degli eletti, del regolamento comunale il cui art. 21 comma 5,  fa obbligo, nei casi di urgenza, di consegnare l’avviso delle sessioni almeno ventiquattro ore prima della seduta, mentre l’integrazione all’ordine del giorno della seduta del 29 giugno 2004 era stato invece consegnato nella stessa giornata. L’assunto postula l’inefficacia del regolamento comunale (almeno per quanto riguarda il funzionamento e la costituzione degli organi collegiali) nei periodi di vacanza dei predetti organi. Oltre al principio di continuità delle norme giuridiche, è di ostacolo all’accoglimento della tesi la potestà dei comuni (e delle province) attribuita dall’art. 7, D.Lgs. n. 267/2000 di disciplinare con regolamento le materie di propria competenza ed in particolare per l’organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, il funzionamento degli organi e degli uffici e l'esercizio delle funzioni. In sé presa la norma non consente l’integrazione della disciplina regolamentare con norme prodotte da soggetti diversi dall’ente che ne è destinatario, come sostiene l’appellante, che chiede l’applicazione prima dell’insediamento del nuovo consiglio degli artt. 40 e 41 del D.Lgs. n. 267/2000.

VI. Il ricorso deve essere conclusivamente respinto e la sentenza impugnata va confermata, anche se ricorrono i giusti motivi per compensare le spese, data la parziale soccombenza di entrambe le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente decidendo sull’appello in premesse, lo respinge. Spese compensate fra le parti della causa.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 16 novembre 2004 con l’intervento dei Sigg.ri:

Agostino Elefante    Presidente

Raffaele Carboni    Consigliere

Rosalia Maria Pietronilla Bellavia Consigliere

Chiarenza Millemaggi Cogliani Consigliere

Cesare Lamberti    Consigliere est. 

L'ESTENSORE    IL PRESIDENTE

f.to Cesare Lamberti   f.to Agostino Elefante 

IL SEGRETARIO 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 3 febbraio 2005

(Art. 55. L. 27/4/1982, n. 186)

IL  DIRIGENTE

f.to Antonio Natale

  N°. RIC. 9773-04

RA