Speciale Ici

 

 

 

Regolamento dell'Ici

 

 

Art. 1

Art. 1 .- OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO.

1. Il presente regolamento integra le norme di legge che disciplinano l'imposta comunale sugli immobili di cuì al decreto legislativo 30 dicembre 1992,n.504 e successive modificazioni ed integrazioni

2.In particolare, con il presente regolamento, viene esercitata la potestà regolamentare attribuita aì comuni con ìl combinato disposto deglì articoli 52 e 59 del D.Lgs.15 dicembre 1997,n.446, nonchè dell'art.50 della legge 27 dicembre 1997,n.449.

le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attìvítà amministrativa persegua i fini determìnati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e dì pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

Art. 2

Art. 2 .- CASI PARTICOLARI DI SOGGETTIVITÀ PASSIVA. (GLI IMMOBILI REALIZZATI DAL PROPRIETARIO SU AREE DEL COMUNE)

1. Nel caso di concessione di aree in diritto di superficie da parte del comune per la costruzione di case di tipo

economico e popolare il superfìciario è soggetto passivo

dell'I.C.I. a decorrere dalla costituzione del diritto.

Art. 3

Art. 3 .- CASI PARTICOLARI DI SOGGETTIVITÀ PASSIVA. (GLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA)

1.Per gli alloggì di edilizia residenzìale pubblica concessi in locazione con patto di futura vendita e riscatto, soggetto passìvo d'imposta è l'assegnatario a far data dall'atto dì assegnazione.

Art. 4

Art. 4 .- CASI PARTICOLARI DI SOGGETTIVITÀ PASSIVA. (GLI IMMOBILI APPARTENENTI A COOPERATIVE EDILIZIE)

1.Per gli ìmmobìlí a proprietà indivisa appartenenti a cooperatìve soggetto passivo è la cooperativa. Se la proprietà è divisa, soggetto passìvo è il singolo socio all'atto dell'assegnazione.

Art. 5

Art. 5 .- CASI PARTICOLARI DI SOGGETTIVITÀ PASSIVA (IL CREDITORE ANTICRETICO)

1.Il creditore anticretíco è estraneo al rapporto di

imposta relativamente all'immobile rícevuto,che continua ad interessare il debitore o il terzo che ha consegnato l'immobile a garanzìa dell'obbligazione.

Art. 6

Art. 6 .- CASI PARTICOLARI DI SOGGETTIVITÀ PASSIVA. (MULTIPROPRIETÀ E CONDOMÌNIO)

1. Nel caso di multíproprietà l'imposta è dovuta dal proprietari in proporzione alla quota di proprìetà e dalla durata.

2.Per le parti Comuni del condomìnìo l'imposta è dovuta daì condomìni in base aì millesimi di proprìetà previa comunicazione al Comune delle parti in oggetto.

Ma comunicazione di cui al comma 2 deve essere effettuata dall'amministratore del condomìnío e, nel caso in cui non sia obbligatoria la nomina dell'amminìstratore, da ciascun condomino.

4. E' data facoltà all'amministratore, a nome e per conto del comdomìnio di effettuare un unico versamento per le parti Comunì dell'edificio.

Art. 7

Art. 7 .- GLI IMMOBILI POSSEDUTI DAL CONIUGI IN REGIME DI COMUNIONE LEGALE O CONVENZIONALE.

1. Nel prescìndere dalla quota di proprìetà risultante dall'atto dì acquisto, i coniugì in regìme di comunione legale sono soggetti passivi dell'imposta nella misura del cinquanta per cento.

2.E' fatta salva la diversa percentuale prevista in sede dì comunìone convenzionale ai sensi dell'art.210 del Codice Civile.

3. l'imposta sugli immobili ricompresi nel fondo patrimoniale è dovuta da ciascun coniuge nella misura del cinquanta per cento.

Art. 8

Art. 8 .- LA CASA ADIBITA AD ABITAZIONE FAMILIARE NELLA SEPARAZIONE.

1. Nel caso di separazìone legale dei coniugi, l'I.C.I. sulla casa adìbíta ad abitazione familiare è dovuta dal coniuge al quale l'immobile è stato attrìbuito con la sentenza o con l'omologazione della convenzione di separazione.

Art. 9

Art. 9 .- LA CASA ADIBITA AD ABITAZIONE FAMILIARE NELLA SUCCESSIONE.

1.In caso di decesso di un coniuge l'imposta relativa alla casa adibita ad abitazione familiare deve essere assolta totalmente dal coniuge superstìte, anche in presenza di altri eredi, ìn quanto a questi è riservato il diritto dì abitazione aì sensì dell'art.540 del Codice Cìvile.

Art. 10

Art. 10 .- I FABBRICATI RURALI.

1.Aì sensi dell'art.2 del Decreto 504/92, non sono soggetti all'imposta i fabbricati rurali.

2. Ai finì del riconoscimento della ruralità dì cui al comma i del presente articolo i fabbricatì o le porzìoni di fabbricati destinati ad edìlizìa abitativa devono soddisfare le seguenti condizioni

a) ìl fabbricato deve essere posseduto dal soggetto titolare del díritto di proprìetà o di altro diritto reale sul terreno, ovvero dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che ad altro tìtolo conduce il terreno cui l'immobile è asservíto o dai familiari conviventi a loro carìco risultanti dalle certificazioni anagrafiche o da soggettì titolari dì trattamenti pensionisticì corrisposti a seguito dì attività svolta in agricoltura o da coadiuvanti ìscrittí come tali aì fini previdenziali;

b)l'immobile deve essere utilizzato quale abitazione dai soggettì dì cui alla lettera a),sulla base di un titolo idoneo, ovvero da dípendentí esercitanti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti nel rispetto della normativa in materìa di collocamento.

c)Il terreno cui il fabbricato è asservito deve avere superficìe non inferìore a 10.000 metrì quadrati ed essere censito al catasto terrenì con attribuzione di reddíto agrarío; qualora sul terreno siano praticate colture specializzate in serre o la funghicoltura o altra coltura intensiva il suddetto limite è ridotto a 3.000 metri quadrati

d)Il volume d'affari derivante da attivìtà agricole del soggetto che conduce il fondo deve essere superiore alla metà del suo reddito complessivo, determinato senza far confluìre in esso i trattamenti pensionístìci corrispostì a seguito dì attività svolta in agricoltura;il volume d'affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione al finì dell'I.V.A. si presume pari al limite massimo previsto per l'esonero dall'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,n.633.

3.1 fabbricati ad uso abitatívo, che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie a/i ed a/8,ovvero le caratteristiche di lusso previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 Agosto 1969, adottato in attuazione dell'art.13 della legge 2 luglio 1949,n.408 non possono comunque essere riconosciuti rurali.

4.Sono considerate rurali le costruzioni strumentali alle attività agricole di cui all'art.29 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,n.917.

5.Sono considerate rurali le costruzioni strumentali all'attività agricola destinate alla protezione delle pìante, alla conservazione dei prodotti agrìcoli,alla custodia delle macchìne, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione.

6.Sono considerati rurali ì fabbricati destinati all'agriturismo.

7.I contribuenti interessati a beneficíare dell'esclusione di cui al presente articolo devono presentare all'Ufficio Tributi una dichiarazione sostitutiva ai sensi della L.15/68,sottoscritta esclusivamente dall'interessato e attestante il possesso dei requísíti, come prevìstí dai commí 2,3,4 e 5 del presente articolo. La dichiarazione deve essere

presentata entro ì termini per il versamento dell'acconto d'imposta per l'anno di riferimento con effetto anche per gli anni successivi qualora permangano i requisiti indicati; il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione di variazione entro 90 giorni dal venir meno dei requisiti che danno diritto all'agevolazione

Art. 11

Art. 11 .- DEFINIZIONE DEI FABBRICATI NON ISCRITTI IN CATASTO AL FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1.Per fabbricati non scritti in catasto, per i quali al sensi dell'articolo 5,comma 4 del Decreto n.504/92 il valore è determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati simílari già iscrittí, si devono intendere:

a)i nuovi fabbricati non ancora Iscritti ma

ultimati ,ìndipendetemente dal rilascio del certificato di abitabilità;

b)í fabbricati che, pur censiti, non hanno ancora avuta assegnata la rendita catastale;

c) i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti che influiscono sull'ammontare della rendita catastale.

2. Il Comune provvede a trasmettere copia della dichiarazione relativa ai fabbricati non iscritti in Catasto all'Uffício Tecnico Erariale per l'attribuzione della rendita entro 90 giorni dal ricevimento della dichiarazione medesima o del diverso atto attraverso il quale viene a conoscenza della mancata attribuzione della rendita catastale. Entro gli stessi termini ne dà comunicazione ai contribuenti interessati.

3. E' altresì valida al fini del comma 2 l'esibizione entro 90 gg. dalla presentazione all'UTE., della documentazione di attribuzione della rendita catastale da parte del professionista per conto del contribuente.

Art. 12

Art. 12 .- TERRENI DIVERSI DALLE AREE FABBRICABILI, SUI QUALI NON VENGONO ESERCITATE LE ATTIVITÀ AGRICOLE.

1.Sono esclusi dal campo di applicazione dell'I.C.I. i

terreni, diversi dalle aree fabbricabili, sui quali non vengono esercitate le attività agricole intese nel senso di cui all'art.2135 del Codice Civile.

2.Sono, in partìcolare, esclusi dal campo di applicazione

dell'imposta:

a)í terrenì incolti o abbandonati;

b)i terreni sui quali le attìvità agricole sono esercitate in forma non ímprenditoriali (c.d.orticelli);

c)i terreni non fabbricabili e utilizzati per attìvità diverse da quelle agricole.

Art. 13

Art. 13 .- AREE FABBRICABILI UTILIZZATE PER ATTIVITÀ AGRO SILVO PASTORALI

1.Sono consìderatí terreni agricoli e quindi esenti

dall'imposta ai sensi della lettera h) dell'art.7 del D.Lgs.504/92(terrenì agrìcolì ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art.15 della Legge 984/77 e L.P 15/93) le aree fabbricabilì possedute e condotte da coltivatorí direttì o ímprenditorì agricoli a titolo principale se si verificano le seguenti condizioni

a)sui terreni persiste l'utilizzazione agro silvo pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla funghìcoltura ed all'allevamento di anìmali;

b)il titolare deve essere coltivatore diretto o ìmprendìtore agricolo a titolo principale, iscritto negli appositi elenchi prevìsti dall'art.11 della Legge 9/1963,ex SCAU ora INPS Sezione previdenza agricola con l'obbligo di assicurazione per ìnvalìdìtà, vecchíaia e malattia.

2.l'esenzione decade con il cessare di una delle condizioni sopra richiamate.

3.Ai sensi dell'art.58 comma 2 del D.Lgs.15.12.1997

n.446 la disposizione di cui alla lettera b, ha carattere interpretativo e pertanto è valida anche per gli anni precedenti all'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 14

Art. 14 .- ESENZIONI.

1.In aggìunta alle esenzioni dall'imposta sugli ìmmobili

prevìste dall'art.7 del D.Lgs.30 dicembre 1992,n.504,sono esenti dalla detta imposta glì immobili posseduti a titolo dì proprietà, di diritto reale di godìmento o a titolo di locazione fínanzìarìa dallo Stato,dalle regioni, dalle provincie, dagli altri comuni, dalle comunìtà montane, dai consorzi fra detti enti territoriali, dalle aziende sanitarie locali, non destinati esclusivamente a compiti istituzionali.

2 L'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislatìvo 30 dicembre 1992, n.504, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali (ONLUS aì sensi dell'art.21 del Dlgs 4.12.1997 n.460), si applica soltano ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti a titolo di proprietà, di diritto reale dì godimento od a titolo dì locazione finanzìaria dall'ente non commercìale utilizzatore.

3. la destinazione degli immobili di cui ai commi 1 e 2, certificata dal rappresentante legale, è trasmessa all'Ufficio Tributi nei termini per effettuare il versamento in acconto per, l'anno dì riferimento.

4.Sono altresi esenti gli immobili posseduti e condotti da artìgìaní e commerciantì situati su strade chiuse al traffico per lavori pubblici disposti dal Comune che si protraggono per, oltre 6 mesi (art.1 comma 96 Legge 549/95).

Art. 15

Art. 15 .- ASSIMILAZIONE AD ABITAZIONE PRINCIPALE.

1. Ai sensi dell'art.3 comma 56 della Legge n.662/96 sono considerate abitazìoni principali le unità immobiliari possedute a titolo dì proprietà o di usufrutto da anzianí o disabilì che hanno acquisito la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risultì locata. A tali abitazioní è applicata l'aliquota prevista per le abitazioni principalì e la detrazione prevista per le stesse.

2.Sono equiparate ad abìtazione principale due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all'U.T.E. regolare richiesta di variazione aì fini dell'uníficazione catastale delle unità medesime. In tal caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione.

Art. 16

Art. 16 .- DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA

1. le aliquote e detrazioni d'imposta nel limite massìmo fissato dalla legge, sono approvate annualmente con deliberazione consiliare o da altro organo a ciò deputato e adottata ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento.

Art. 17

Art. 17 .- RIMBORSI

1.Il contribuente può chiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre annì dal gìorno di pagamento ovvero da quello a cui è stato definítamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cuì è stato accertato il diritto alla restítuzìone quello in cui è intervenuta decisione definitiva.

2.Sull'istanza dì rimborso il Comune procede entro 180 giorni dalla data dì presentazione al Protocollo generale.

3 l'istanza dì rimborso, ìn carta semplice, deve essere corredata da copia dei bollettini di versamento e copia della denuncia originaria anno 1993 ed eventualì variazioni.Sulle somme rimborsate spettano glì interessi nella misura prevista dall'art.14 comma 6 del D.Lgs.504/92 dalla data dell'istanza di restituzione

4. E' comunque riconosciuto il diritto di rimborso, anche oltre il citato termine triennale e fino a prescrizione decennale, nel caso in cui l'imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune per immobili ubicatì in Comune diverso; devono in tal caso essere possibili le azioni dì accertamento e recupero da parte del Comune soggetto attivo dell'imposta.

5.I contribuenti non possono autonomamente compensare i creditì e I debiti di imposta, in assenza della liquidazione del credito da parte del Comune.

6. Non si dà luogo a rimborso quando l'importo complessivo annuo risulta inferiore o uguale a £.20.000.

Art. 18

Art. 18 .- RIMBORSO PER DICHIARATA INEDIFICABILITÀ DI AREE.

1. Ai sensi dell'art.59, comma i lettera f) del D.Lgs.n.446/97 è possibile richiedere ed ottenere il rimborso dell'imposta pagata per quelle aree che successivamente ai versamenti effettuatì siano divenute inedificabili

2.In particolare la dichiarazione di ìnedificabilìtà delle aree deve conseguire da atti amminìstrativi adottati da questo Comune quali le varianti apportate agli strumenti urbanìstici generali ed attuativi, nonchè da vincoli istitutivi ai sensi delle vigentì leggi che impongono l'inedificabilità dei terreni per i quali è stata corrisposta l'imposta.

3. Il rimborso spetta solo per l'anno in corso all'atto dell'adozione della variante.

4.La domanda di rimborso deve essere presentata entro il termine dì 3 anni dalla data dì approvazione definitiva da parte della Regione.

5.Condizione índispensabile affinchè si abbia diritto al rimborso dell'imposta e che:

a) le aree non siano state oggetto dì interventi edili, anche in corso o non siano interessate da concessioni e/o autorizzazioni edilízìe non ancora decadute;

b)non risultino in atto azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione dello strumento urbanistico generale o delle relative varianti

la procedura di rimborso si attiva sulla base di specifica, motivata richiesta da parte del contribuente interessato, il quale deve accettare le condizioni sopra richiamate, secondo le modalità e quanto previsto dall'art.13 del D.Lgs. n.504/92.

Art. 19

Art. 19 .- VALORE AREE FABBRICABILI 1.AÌ SENSÌ DELL'ART.59 COMMA 1 LETTERA 9) DEL D.LGS. N446/97, FERMO RESTANDO CHE IL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI È QUELLO VENALE IN COMUNE COMMERCIO AL PRIMO GENNAIO DELL'ANNO D'IMPOSIZIONE COME STABILITO DAL COMMA 5 DELL'ART.5 DEL D.LGS. N504/92, ALLO SCOPO DI RIDURRE L'INSORGENZA DI CONTENZÌOSO IL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO 120 GIORNI DALL'ADOZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO, CON APPOSITA DELIBERA, SULLA BASE DÌ RELAZIONE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE DETERMINA PER ZONE OMOGENEE VALORI VENALÍ DÌ RIFERIMENTO DELLE AREE FABBRICABILI.

2.Il valore è determinato avuto riguardo alla zona terrítorìale di ubicazione, all'indice di edifìcabilítà, alla destinazione d'uso consentita, agli onerì per eventualì lavori dì adattamento del terreno necessarì per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi caratteristiche analoghe.

Metti valori hanno effetto per l'anno d'imposta alla data di adozione del provvedimento stesso e qualora l'Amminìstrazione non deliberì diversamente valgono per gli annì successivi.

4.Non si fa luogo ad accertamento qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato.

5.Per i fabbricati dichiarati di interesse storico o artistico ai sensi dell'art.3 della Legge 1.06.1939 n.1089, la base imponibile è costituita dal valore che risulta applicando il moltiplìcatore prevìsto alla rendita catastale determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle prevìste per la zona censuaria nella quale è sìto il fabbricato. Se il fabbrìcato è di categoria catastale diversa dalla categoria A) la sua consistenza ìn vani èdeterminata dal rapporto tra la superficie complessiva e la misura convenzionale di un vano abitativo che sì assume parì a mq.18.

6.Resta fermo che per i fabbricati classificabili nel

gruppo D e privì di rendita catastale la base imponibile si calcola utilizzando i dati di contabilità.

Art. 20

Art. 20 .- FABBRICATI FATISCENTI (INAGÌBILI O INABITABILI)

1.l'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati ìnagibili o inabitabilì e dì fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico soppravvenuto, non superabíle con interventi di manutenzìone ordinaria o straordinaria.

2. Aì sensì dell'art. 59 comma i lettera h) ed in base alle vigentí norme edilizie del Comune l'inagibilità o inabitabilità degli immobili può essere dichiarata se Pene accertata la contemporanea presenza di:

a) gravi lesioni statìche delle strutture verticali (pilastri o murature perimetrali) e/o orizzontali (solai) ovvero delle scale o del tetto, con pericolo di crollo dell'edificio o di parte di esso anche per cause esterne concomitanti;

b)gravi carenze ìgienico sanìtarie:tale requisito non ricorre se per l'eliminazione delle carenze igienico sanitarie comunque rilevabili è sufficiente un intervento di manuntenzione ordinaria o straordinaria, così come definìto dalla normativa vigente in materia urbanistico edilizia.

3 L'inagibilità o inabitabílità può essere accertata:

a)mediante perizia tecnica da parte dell'U.T. Comunale, con spese a carìco del proprietario. In tal caso la definizione delle modalità di richiesta e di rilascio della certificazione è in capo all'Ufficio Tecnico;

b)da parte del contrìbuente mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi della Legge 04.01.1968 n.15, come modificata dalla Legge 15.05.1997 n.127,da presentare 90 gìorni prima del pagamento della prima rata in acconto, nella quale dichiara:

che l'immobile è in stato di inagibilìtà o inabítabilità;

che l'immobile è di fatto inutilizzato.

4 Il Comune si riserva comunque di verificare la veridìcità della dichiarazione presentata dal contribuente aì sensì del precedente comma, mediante l'U.T. Comunale, ovvero mediante liberi professionisti all'uopo incaricati in tempo utile al fine di poter usufruire o meno della riduzione prevista nel Io comma del presente articolo. E' fatto salvo comunque il diritto del Comune dì esigere l'imposta dovuta per intero, in caso di dichiarazioni mendaci.

5.In ognì caso il contribuente deve comunicare al Comune nei termini e con le modalità di cuì all'art.22 la cessata situazione di inagibilità o inabitabilità.

Art. 21

Art. 21 .- VALIDITÀ DEI VERSAMENTI DELL'IMPOSTA

1.l'imposta è di norma versata autonomamente da ognì soggetto passívo; si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati da un contitolare, possessore di diritto reale di godimento o di locatario finanziario anche per conto degli altri, purchè l'imposta sia stata assolta completamente per l'anno di riferimento e che venga presentato all'Ufficio Tributi del Comune un prospetto indicante l'immobile o gli immobili a cui ìl versamento si riferisce e vengano precisati i nominativi degli altri soggetti passivi, che avranno firmato sullo stesso per accettazione alla delega di pagamento in sua vece.


Art. 22

Art. 22 .- COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE 1. AI SENSI DELL'ART 59 COMMA 1 LETTERA 1) PUNTO I DEL D.LGS.446/97, ALLO SCOPO DI SEMPLIFICARE GLÌ ADEMPIMENTÍ A CARICO DEI CONTRIBUENTI, SI DISPONE DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO, LA SOPPRESSIONE DELL'OBBLIGO DÌ PRESENTAZIONE DÌ DENUNCIA DI VARIAZIONE.

2. Il contribuente è obbligato a comunicare ogni acquisto, cessazione o modificazione della soggettività passiva, con la sola indíviduazíone dell'unità immobiliare interessata, entro il termine, stabilito annualmente, per la presentazione della dichiarazione I.C.I. dell'anno successivo a quello in cui la variazione (compravendita, successione, donazione ecc.) è avvenuta.

Ma comunícazìone deve essere effettuata sulla base di appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione dei contribuentì

4.Se tale comunicazione é sottoscritta da tutte le parti del rapporto, vale come dichiarazione sia di acquisizione che di cessazione della soggettìvìtà passìva. La comunicazione può essere congiunta per tutti i contitolari dell'immobile.

5.Si considera comunque a tuttì gli effetti comunicazione la dichiarazione di variazione I.C.I. presentata in base al modello ministeriale di cuì all'art. lo, comma 4, del D.Lgs.n.504/92, purchè sia integrata a parte dì tutti i dati mancanti rispetto al modello predisposto dall'Ufficio.

Ai sensi dell'art.59, comma 1, lettera 1) punto 4 del D.Lgs.446/97 l'omissione della comunicazione è punìta con una sanzione di £.200.000 per ciascuna unità immobiliare.

Art. 23

Art. 23 .- DISCIPLINA DEI CONTROLLI

1.Ai sensi dell'art.59, comma 1, lettera 1)punto 2 del D.Lgs. n.446/97 la Giunta Comunale, entro il termine di

approvazione del Bilancio di previsione di ciascun anno, con propria Delibera, individua le categorie di soggetti contribuenti od oggetti di contribuzione da assoggettare a controllo per l'anno di riferimento Con lo stesso provvedimento, la Giunta Comunale fissa le priorità e i limiti minimi dell'attività di controllo, compatibilmente con le risorse attribuite all'Ufficio Tributi che devono essere specificatamente richiamate nell'atto di Delibera.

2 E' fissato il temine dì decadenza del 31 dicembre del quinto anno successìvo a quello cui si riferisce l'imposizione per la notifica, al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso dì ricevimento, del motivato avviso di accertamento per omesso, parziale e tardivo versamento con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi.

3.Il Responsabile dell'ufficio tributi, in sintonia con gli orientamento dell'organo esecutivo dell'Ente e la relazione al disposto dell'art.59, comma 1, lettera 1) n.5, del D.Lgs 15 dicembre 1997, n.446, avrà cura di prendere tutte le inìziative utili per il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamentì con i sistemì ìnformatìvì immobíliare del Mìnìstero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.

Art. 24

Art. 24 .- MODALÌTÀ DEI VERSAMENTI DIFFERIMENTÌ

1.I soggettì obbligati possono eseguire i versamenti sia in autotassazione che a seguito di accertamenti tramite conto corrente postale intestato alla Tesoreria Comunale.A tal fine si utìlizza il bollettino approvato con Decreto Interministeriale del 12 maggio 1993 pubblicato sulla G.U. n.116 del 20 maggio 1993. La compilazione deve avvenire con le stesse modalità previste dla citato decreto.

2.Ai sensi dell'art.59, comma 1, lettera o) del D.Lgs. n.446/97 nel caso si verificano le condizioni sottoriportate è ammesso:

a) ìl differimento di sei mesi dal pagamento dell'acconto o del saldo dell'imposta I.C.I. dovuta nel caso dì calamità naturalì di grave entítà;

b) il differimento di seì mesi del pagamento da parte degli eredi dell'acconto o del saldo dell'imposta I.C.I. dovuta nel caso di decesso del de cuius.

Art. 25

Art. 25 .- ACCERTAMENTO CON ADESIONE.

1.E' introdotto, al fine di semplificare il procedimento di accertamento e potenziare l'attività di controllo sostanziale, l'istituto dell'accertamento con adesione in base ai criteri stabiliti dal D.Lgs. 218 del 19.06.1997.

Art. 26

Art. 26 .- COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE ADDETTO.

1. Ai sensi dell'art.59, lo c., lettera p), del D.Lgs.446/97, possono essere attribuítí compensi incentivanti al personale addetto all'ufficio tributi in corrispondenza della realizzazione di particolari programmi, progetti obiettivo o comunque risultati notevolmente superiori al programmi affidati.

Art. 27

Art. 27 .- SANZIONI ED INTERESSI.

1.La disciplina delle sanzioni per la violazione agli obblighi sull'imposta è contenuta nei Decreti Lgs. n.471,472 e 473 del 18.12.1997 e successive modificazioni ed integrazioni e con apposita delibera consiliare.

Art. 28

Art. 28 .- PREVISIONI DI CIRCOSTANZE ATTENUANTI

1.Aì sensi dell'art.50, comma 1, della Legge 27.12.1997 n.449 "Misure per la stabìlizzazíone della Finanza Pubblica", a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento e per gli anni precedenti, è esclusa la punìbìlítà nelle ipotesi di violazioni formali che non comportino minor versamento dell'I.C.I. dovuta, come stabilito dall'art.3, comma 133, lett.1) della legge 23.12.1996 n.662.

Art. 29

Art. 29 .- NORME ABROGATE

1.Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 30

Art. 30 .- PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO E DEGLI ATTI.

1.Copia del presente regolamento, a norma dell'art.22 della legge 7 agosto 1990,n.241,sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 31

Art. 31 .- ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO.

1.Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio dell'anno successivo alla sua approvazione; unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 32

Art. 32 .- CASI NON PREVISTI DEL PRESENTE REGOLAMENTO.

1.Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione

a)le leggi nazionali e regionali;

b) lo Statuto Comunale.

Art. 33

Art. 33 .- RINVIO DINAMICO

1.Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2.In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.


 


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