Sul tema della separazione delle carriere dei magistrati, e sul probabile referendum confermativo previsto per la prossima primavera, un intervento dell’avvocato Augusto Conte, per dieci anni presidente dell’Ordine professionale della provincia di Brindisi
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di Augusto Conte
L’articolo 138 della Costituzione Italiana richiede il “referendum confermativo” delle Leggi di revisione della Costituzione di altre leggi costituzionali; la legge costituzionale sulla separazione delle carriere ha la finalità distinguere i magistrati giudicanti, i giudici, dai magistrati inquirenti e requirenti, i pubblici ministeri; la riforma prevede l’istituzione di due carriere giudiziarie distinte e separate, con l’istituzione di due organi di autogoverno, presieduti entrambi dal Presidente della Repubblica, in sostituzione dell’attuale Consiglio Superiore della Magistratura, e una Corte Disciplinare indipendente, che ha giurisdizione disciplinare sui magistrati giudicanti e requirenti.
Viene confermato e stabilito dall’art. 104 della Costituzione che, al di là della separazione “la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere ed è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente”.
La Costituzione prevede che si esprima la volontà popolare.
Il nuovo rito del processo penale, improntato al sistema accusatorio, approvato con il D.P.R. 22.9.1988, entrato in vigore il 24.10.1989, prevedeva che la accusa, rappresentata dal Pubblico Ministero, parte pubblica, esprimente il potere punitivo dello Stato, e la difesa, esprimente il diritto di libertà di chiunque ne fosse stato privato, stessero sullo stesso piano. Il precedente sistema inquisitorio, scritto e segreto, con il Giudice Istruttore che eseguiva la istruttoria in maniera monologante, senza l’intervento del difensore, attenuato per i vari interventi della Corte Costituzionale in attuazione dei principi fondamentali della Costituzione Repubblicana, e pubblico al dibattimento che utilizzava gli atti già assunti, era prerogativa degli Ordinamenti autoritari.
Con il sistema accusatorio, la prova della responsabilità o dell’innocenza, si forma nel contraddittorio tra le parti, col metodo della dialettica processuale, realizzata con l’esame, il controesame e il riesame dei testimoni e parti, in posizione di uguaglianza e di parità, nel dibattimento pubblico e orale; gli atti delle indagini preliminari non fanno parte del fascicolo del dibattimento.
La Legge costituzionale 23.11.1999, n. 2 ha confermato la parità delle parti e la terzietà del giudice, introducendo il principio del “giusto processo”, e ribadendo la ineluttabilità, la inalienabilità e la irrinunciabilità del diritto ad avere un difensore.
L’argomento della riforma è di natura giurisdizionale, finalizzata a rendere concreti i principi della parità delle parti nel processo accusatorio, e della equidistanza dal giudice dalle parti, pubblica e privata. Conferma e ribadisce la indipendenza della magistratura, giudicante e requirente e l’autonomia da qualsiasi ingerenza del potere esecutivo.
Se la riforma che prevede la separazione delle carriere fosse intervenuta nelle immediatezze della entrata in vigore del nuovo rito penale, improntato al carattere accusatorio, a mio parere, non si sarebbe determinato il conflitto tra maggioranza di governo, che ha proposto la riforma, attesa da qualche decennio, facendola approvare dalle due Camere, da un lato, e parte della opposizione e parte della magistratura dall’altra.
Dall’osservatorio di esperienze, sul campo, derivate in oltre sessanta anni di professione legale, tuttora militante, e appartenenza, per circa trentacinque anni, alle Istituzioni e alle Associazione Forensi, ritengo indispensabile sostenere e condividere la riforma costituzionale, che, a mio parere, non delegittima, ma al contrario valorizza le funzioni della magistratura, in sé e a cospetto della collettività; conforta il cittadino che ha il diritto di non essere giudicato dal collega del suo accusatore; contiene gli usi, convergenti e vicendevoli con parte della opposizione, di quei pochi magistrati che intendono, direttamente o indirettamente, incidere sulla società e sulla formazione delle leggi, occupando i poteri legislativi e esecutivi, nella tripartizione adottata dalla nostra illuminata Costituzione, e di parte della opposizione che vuole trasformare una modifica giurisdizionale in una lotta politica, per la conquista del potere.
Augusto Conte (avvocato e saggista)

